Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Crediti postergati e compensazione: le conclusioni del Procuratore De Matteis.


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Recensione

Perdono del debito: avanti con prudenza. Una lettura consigliata


Data pubblicazione
15 gennaio 2023

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Sommario: 1) “La rivoluzione del debito”; 2) Una precisazione di ordine generale; 3) Alcuni punti sui quali, grazie anche al lavoro di Cesare, è bene riflettere; 4) Su un punto sono sicuramente d’accordo con l’Autore; 5) L’“ideologia” del sovraindebitamento e del perdono.


1) “La rivoluzione del debito

E’ il titolo di un volume di Fabio Cesare sul sovraindebitamento, edito da Giuffre’ F.L., da poco pubblicato.

L’Autore, con stile scorrevole, ma dotto e documentato nel contenuto, esamina e ripercorre come nella storia si siano affrontati e teorizzati fenomeni quali il debito, l’usura, il sovraindebitamento ecc., partendo dal Codice di Hammurabi e concludendo con l’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Ne consiglio senz’altro la lettura, anche se non condivido pienamente le conclusioni.

In estrema sintesi, Cesare sostiene che “perdonare” i debitori sovraindebitati non debba essere riguardato in ottica moralistica, ma abbia una stretta coerenza con il mondo moderno e le sue esigenze di indefinita crescita del PIL.

Cosi come il codice di Hammurabi aveva previsto di cancellare il debito del contadino in caso di distruzione del raccolto per inondazioni o tempeste, perché giudicava più importante che il contadino non venisse reso schiavo per debiti, ma potesse continuare a coltivare la terra per il prossimo raccolto, Cesare sostiene che il sovraindebitato, tale perché indotto nella civiltà contemporanea a consumare più di quanto potrebbe in relazione al suo reddito, vada perdonato e quindi esdebitato in modo da potersi nuovamente impegnare nel produrre altro reddito, fare progetti, continuare a consumare e quindi, aggiungo io, continuare ad indebitarsi.

Scrive Cesare : “Del resto non è possibile più additare di immoralità l’inadempimento o l’eccessivo indebitamento. È la dinamica sociale stessa, e lo Stato che la permette, a trovare gli strumenti più subdoli per incrementare il consumo e la domanda aggregata: le nuove modalità di vendita eludono il controllo vigile sulla spesa.” Come dargli torto?

Ed ancora: “La contraddizione tra spinta al consumo all’infinito e l’immoralità del sovraindebitamento deve trovare una soluzione mediante l’esdebitazione …” superando il rigoroso principio del pacta sunt servanda. Con una esemplificazione ad effetto, Cesare sintetizza :”Un creditore che si duole della immoralità del debitore è una prostituta che si lamenta della violazione del precetto di castità dei suoi clienti.”

In conclusione : poiché la finanza ed il mercato inducono al consumo inconsapevole ed al sovraindebitamento, unica soluzione è il perdono, cioè l’esdebitazione. Senza questa è a rischio la tenuta della società per l’aumento degli impoveriti, delle vittime del recupero crediti e degli usurati.

Volendo essere un po’ superficiali, ma il lavoro di Cesare non lo merita, è un po’ come se dicessimo che le tasse, essendo a alte e quindi ingiuste, non è immorale evaderle. Ma c’è anche, a parere mio, una troppo indulgente valutazione del comportamento dei consumatori improvvidi che, per fortuna, specie in Italia, sono una quota alquanto ridotta anche se in crescita.


 

 

2) Una precisazione di ordine generale

Prima di svolgere alcune considerazioni, una precisazione di ordine generale: credo che non sia utile considerare equipollenti le relazioni “poveri/povertà-ricchi/ricchezza” e “impoveriti/sovra indebitati-creditori tout court” . Si tratta di piani diversi.

I poveri sono coloro che, indipendentemente dal loro agire, non sono ricchi. Poiché nella nostra società comunque una quota, a volte significativa, della popolazione è povera, lo Stato deve operare con la politica sociale, economica e fiscale per contenere questa quota in modo sostenibile ed alleviare per quanto possibile la penosa condizione dei poveri con opportune politiche redistributive a carico dei ricchi.

L’impoverito è colui che ha visto peggiorare la sua qualità di vita per le più svariate ragioni (perdita del lavoro, malattia ecc.). Anche per lui i sistemi di welfare debbono essere attivati per evitare la disperazione e l’isolamento nella società.

Né i poveri né gli impoveriti hanno necessariamente a che fare con il debito.

Del tutto diversa la condizione del sovraindebitato. Qui siamo di fronte ad un soggetto che ha fatto delle scelte, più o meno consapevoli o scellerate, trovando un corrispondente e reciproco interesse in un finanziatore pronto a fornirgli mezzi monetari aggiuntivi.

Anche in questo caso è utile distinguere. Colui che è divenuto insolvente in modo incolpevole tentando l’impresa (avversità di mercato, sinistri imprevedibili, clientela a sua volta insolvente ecc.) merita considerazione perché è un potenziale produttore di ricchezza cui non ha arriso la fortuna.

Colui che si è indebitato in modo scellerato per una motivazione consumistica e non imprenditoriale (il padre di famiglia che si fa finanziare il viaggio ai tropici non avendo un reddito adeguato) va valutato in modo molto più severo.

L’Autore, pur accennando a queste distinzioni, non le affronta specificatamente e, ad una prima lettura, sembra ricomprenderle in unico fenomeno . A ben guardare, invece, le sue considerazioni conclusive appaiono più attinenti all’impoverito, sovraindebitato volontario che alle altre categorie di debitori.

Chi scrive è stato tra i primi, se non il primo [1], a sostenere che, per affrontare l’endemicità delle sofferenze bancarie, affermatasi in Italia dopo il 2008, fosse necessario varare un “Condono/Giubileo bancario” che favorisse l’ accordo a stralcio tra creditore e creditore . Di più: avevo teorizzato e messo in pratica la c.d. “vendita della quietanza” quando ancora l’unica attività di recupero dei crediti si svolgeva solo nei tribunali ed incatenava debitori e creditori a volte per la vita.

Spero quindi di poter vantare credenziali sufficienti per occuparmi di debitori e sovraindebitamento. Credo però che confondere i piani (poveri/impoveriti/ sovraindebitati, ecc.), se è comprensibile sotto il profilo morale, non ci aiuta a trovare ricette adeguate ad affrontare i singoli fenomeni.

 

3) Alcuni punti sui quali, grazie anche al lavoro di Cesare, è bene riflettere.

Chi viene sacrificato con il perdono al sovraindebitato?

Ai tempi di Hammurabi il contadino prendeva in prestito sementi ed attrezzi da un ricco che era tale perché ne aveva in sovrappiù rispetto al suo fabbisogno. La cancellazione del credito sacrificava il ricco, il quale non si rivoltava contro questa norma perché comprendeva l’ interesse superiore tutelato nel far sì che il contadino potesse continuare a lavorare la terra nell’annata agraria successiva, con beneficio per tutta la collettività.

Nel mondo moderno non sono i ricchi a prestare i soldi a chi ne ha bisogno, ma le banche che a loro volta se li fanno prestare dai risparmiatori [2].

Se le banche non rientrano dei loro crediti, chi ne farà le spese saranno risparmiatori ed azionisti, cioè persone che non hanno consumato tutto il reddito disponibile (contrariamente al sovraindebitato).

Non è una questione morale (o almeno, non solo), ma economica. Quando in Italia, nel decennio scorso sono state poste in liquidazione una mezza dozzina di banche anticipando l’applicazione del bail in, per i sovraindebitati non è cambiato nulla (debitori insolventi erano, e tali sono rimasti), ma chi si è, a causa loro, impoverito sono state decine di migliaia di azionisti e risparmiatori che non avevano altra colpa che quella di aver affidato i propri soldi a banchieri incapaci o peggio collusi con i debitori insolventi.

Quindi, se il perdono imposto dalla legge ad un ricco è una modalità di tutela della tenuta sociale ed una forma legittima ed apprezzabile di redistribuzione nella ricchezza, il perdono del sovraindebitato da parte di una banca è una forma di espropriazione del risparmio altrui . Non può funzionare, a meno che non si adotti una logica egualitaria per cui chi ha più di quanto gli serva per vivere deve spogliarsene a favore di chi ha meno, tendendo a portare tutti allo stesso livello di ricchezza (o di povertà).

 

4) Su un punto sono sicuramente d’accordo con l’Autore.

Il sovraindebitamento non è una responsabilità esclusiva del debitore. Se il moral hazard di quest’ultimo non può essere sanzionato fino ad impedirgli una vita almeno dignitosa ( o perlomeno, il diritto ad un fresh restart ), questo non vale per il moral hazard del banchiere che, pur di beneficiare dei ricchi bonus calcolati sui margini economici delle sua banca, trascura gli interessi dei suoi depositanti e dà sfogo ad un appetito al rischio esorbitante, finanziando chi non lo merita.

Paradossalmente, ma se ne parla poco e non lo fa l’Autore, i rischi di sovraindebitamento sono tipici proprio delle banche visto che per prestare denaro ai propri clienti debbono raccogliere risparmio, quindi a loro volta indebitarsi.

Senza entrare in complessi tecnicismi, le banche, però, non possono fare credito - cioè comprare debiti dei loro clienti - oltre un predeterminato multiplo del proprio patrimonio. Questo multiplo è stato progressivamente abbassato man mano che i Regulator hanno osservato le conseguenze nefaste della crescita dell’appetito al rischio dei banchieri (il loro moral hazard).

Qui è il punto dirimente. Invece di giustificare il sovraindebitamento come se fosse ineluttabile, e quindi farne derivare il perdono come necessaria conseguenza, sarebbe più opportuno porre un freno e dei limiti ben precisi alla disponibilità della banca di prestare denaro, introducendo un sistema sanzionatorio significativo quando, anche ex post, si ha consapevolezza che il merito creditizio del cliente era stato sopravvalutato.

È vero che la banca ha capacità valutative non sempre efficaci e comunque limitate, ma ciò non ne attenua la responsabilità nei confronti dei suoi depositanti ed in qualche misura anche verso i suoi prenditori che potrebbero essere indotti a sovraindebitarsi proprio dalla “generosità” della banca stessa.

È anche vero, altresì, che, se il rischio di controparte è misurabile con buona approssimazione, il rischio di mercato espone le banche ad eventi non sempre prevedibili e controllabili. E sono questi quelli che creano la maggior parte delle sofferenze.

Ma, quando si finanziano le vacanze al mare di una famiglia con reddito modesto, si stanno assumendo rischi inappropriati compiendo oltretutto un atto non commendevole proprio verso il debitore incauto e sprovveduto ed esponendo a quel rischio i propri depositanti.

Nei sistemi democratici moderni la redistribuzione della ricchezza (possibilmente non espropriativa) è una funzione dello Stato attraverso le imposte. Che poi sia esercitata in modo imperfetto o inefficiente dipende dalla Politica e quindi dagli elettori. Ma che il “sovraindebitamento come welfare sociale e giustizia redistributiva “(titolo dell’ultimo capitolo del lavoro di Cesare) sia un fenomeno sostenibile o addirittura augurabile, mi sembra ardito.

Quando Cesare afferma: “l’esdebitazione può essere letta quindi come affermazione di un principio solidaristico per porre un limite invalicabile all’assalto alla diligenza del debitore”, mi viene da pensare che il debitore, se è tale, è perché ha ricevuto del danaro da chi glielo ha prestato nel presupposto di riaverlo indietro con gli interessi e non di donarlo o farne oggetto di elemosina. Se qualcuno ha assalito qualcosa, è stato proprio il debitore, ma la diligenza era quella del creditore.

Altro dubbio: chi decide il “limite invalicabile”?

Qui entra in gioco la teoria della “vendita della quietanza”.

Si deve partire dal presupposto che, se nessuno è obbligato ad indebitarsi, nessun creditore è obbligato a finanziare il debitore. Quando il credito viene concesso, entrambe le parti in gioco (creditore e debitore) assumono decisioni volontarie e spontanee, ciascuna con una motivazione specifica di cui l’altra deve essere consapevole. Di certo il debitore sa che il finanziatore vorrà la restituzione del denaro con l’ aggiunta dell’interesse, ma il creditore dovrà aver valutato il merito di credito di controparte e adottate le opportune cautele (forme tecniche e garanzie) per evitare che il debitore faccia scelte di investimento sbagliate usando quei fondi.

In ogni caso poiché il rischio di credito non è mai pari a zero, le conseguenze di un default debbono pesare su entrambe le parti. Il debitore deve rispettare il pacta sunt servanda rischiando l’aggressione al proprio patrimonio e il creditore deve correre il rischio d’impresa dell’eventuale perdita su crediti.

Entrambi hanno uno scopo economico da conseguire e debbono essere consapevoli di aver perfezionato un contratto che può avere uno sviluppo patologico.

In una logica formalistica, il dovere del debitore a restituire il denaro ricevuto corrisponde al diritto del creditore di esercitare le azioni previste dalla legge per tutelare i suoi interessi ottenendo, se del caso, la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, gettandolo quindi in uno stato di povertà assoluta, se privato cittadino, o facendo cessare l’impresa con la liquidazione giudiziale.

A volte queste strade sono le uniche da percorrere, ma sono costose, lente ed incerte . Ma, prima ancora,non sono eque perché non partono dal presupposto che se un rapporto creditizio è entrato in sofferenza, la responsabilità non è solo e sempre del debitore, ma anche del creditore che ha voluto correre il rischio e non certo per generosità.

Con questa consapevolezza, che tende a distribuire le conseguenze del default su entrambe le parti, non va trascurata la metodica della” vendita della quietanza”, un tecnica che si basa sul tentativo del creditore di individuare quale sia il prezzo più alto che il debitore è disposto a pagare per “acquistare la quietanza”, cioè per essere esdebitato a seguito di una transazione stragiudiziale.

Tecnicamente è un processo analogo a quello della valutazione del merito creditizio (quanto denaro posso dare al mio cliente?), ma orientato a stabilire la sua capacità restitutoria ( quanto potrà restituirmi il debitore?). I dati da analizzare sono gli stessi in entrambi i casi, ma gli obiettivi del secondo sono reciproche concessioni e rinunce all’interno di una logica negoziale.

Rispetto all’esercizio del diritto in sede giudiziale, ma anche rispetto alla “ideologia” del perdono, qui le parti continuano ad avere pari dignità perché entrambe stanno tentando di uscire onorevolmente e con il minor danno possibile da una situazione, divenuta critica, in cui erano entrate volontariamente e ciascuna con propri scopi lucrativi.

Esdebitamento e fresh restart dovrebbero essere legalmente garantite e favorite da norme fiscali accomodanti : detassazione della plusvalenza del debitore, e credito fiscale per il creditore; misure escluse in caso di ricorso al giudizio del tribunale.

È ovvio che la “vendita della quietanza” presuppone correttezza, trasparenza e buona fede di entrambe le parti in causa. Il non trovare l’accordo può risultare solo dalla presenza di furbizia e avidità che porta alla sfiducia tra le parti, ma anche dalla loro impreparazione tecnica in quanto un punto di incontro esiste sempre e non dipende dalla buona volontà quanto da un corretto calcolo di convenienza il cui esito è da confrontare con quello dell’azione espropriativa del debitore.

Sottolineo l’ aspetto della reciproca convenienza che distanzia nettamente questa impostazione dalla logica del perdono del debitore, concetto paternalistico/religioso, non solo inefficace, ma diseducativo.

 

5) L’ “ideologia” del sovraindebitamento e del perdono

L’ “ideologia” del sovraindebitamento e del perdono non sembra buona consigliera. Giustificarne la sostanziale legittimità, non fa altro che favorire e giustificare l’espansione del debito privato che, se è legittimo in limiti tecnici ben precisi, per un’impresa, per famiglie e privati cittadini dovrebbe essere strettamente limitato al mutuo per la casa o al finanziamento di beni di consumo durevoli con rate sostenibili in base al reddito attuale e sperato. Questo fa il buon banchiere.

L’abuso del perdono del sovraindebitato è strumentale alla tanto vituperata finanziarizzazione dell’ economia. La finanza speculativa guadagna più sui debitori insolventi che su quelli regolari. Lo abbiamo imparato con le cartolarizzazioni degli Npls. Sui primi gli investitori possono ottenere rendimenti anche superiori al 100% (dipende dal prezzo di acquisto della sofferenza), sui secondi, che riguardano le banche, i margini di interesse al massimo arrivano ai tassi soglia della legge antiusura.

Illudere il consumatore inconsapevole che il suo sovraindebitamento sarà perdonato, questo sì è eticamente discutibile e pericoloso per l’economia.

Giustamente l’Autore afferma:” Si tratta di iniziare a pensare ad altri modelli di felicità collettiva dove la spinta al consumo potrebbe non essere l’unico faro in grado di orientare la scelta di una comunità.”

Appunto! Allora non apriamo una battaglia ideologica per nobilitare il sovraindebitamento e tanto meno mettiamo in discussione l’inderogabilità del pacta sunt servanda.

Tutto questo in modo laico e pragmatico.

C’è, infatti, una eccezione a questa impostazione. È il caso di eventi macroeconomici di grande portata come le crisi finanziarie del 2008 e seguenti o la pandemia dove il default dei debitori è diventato un fenomeno a larga diffusione per motivi esterni ai loro singoli comportamenti. In casi come questi dobbiamo tornare ad Hammurabi.

Quando le banche si trovano ad accumulare centinaia di miliardi di sofferenze per eventi globali non controllabili né prevedibili, l’applicazione del principio del pacta sunt servanda incontra un limite, non per motivi morali o ideologici, ma per evitare che clienti e banche diventino vittime della speculazione.

Di fronte al fenomeno della esplosione delle sofferenze bancarie post crisi 2008/2011, in Italia l’atteggiamento del sistema bancario, dei Regulator e della Politica è stato attendista. Solo quando nel 2015, a seguito delle ispezioni della BCE, gli Npl hanno raggiunto lo spaventoso livello di 360 miliardi (erano circa 50 nel 2008), si è corsi ai ripari inducendo le banche a svendere sul mercato i propri crediti difficili ai fondi di investimento liquidi, assicurandone i rendimenti con le garanzie statali (GACS).

Dal 2016 ad oggi le banche hanno ceduto massivamente circa 300 miliardi di Npl, incassando circa 75 miliardi e registrando perdite per circa 225 miliardi, tutti a carico degli azionisti. Poiché, come testimoniamo i dati di Banca d’Italia, le banche avrebbero comunque recuperato il 50% del credito, il risultato è che i fondi potrebbero ricavare circa 75 miliardi (i numeri sono meramente indicativi).

Questa strada, seguita in Italia più che in altri paesi europei, non ha risolto il problema della endemicità degli Npls, tant’è che a fine 2022, tra quelli rimasti nelle banche e quelli ceduti ai fondi, il totale resta a circa 360 miliardi, in crescita. Spostare il problema dalle banche ai fondi non è servito a risolverlo.

E non poteva essere diversamente perché la politica dei fondi è ovviamente quella di massimizzare gli incassi (e quindi i propri margini) operando nei confronti dei debitori secondo le più classiche logiche espropriative dei patrimoni. Esattamente come avrebbero fatto le banche seguendo le impostazioni tradizionali invece che tentando di “vendere quietanze”.

Intravedendo questa non favorevole evoluzione, già nel 2016 mi ero posto il problema secondo una prospettiva diversa: se la banca è disposta a svendere a sconto il proprio credito, perché non dovrebbe aderire ad una offerta del debitore sia pur di poco superiore al prezzo di mercato di quel credito?

L’idea nasceva da una esperienza già fatta nella prima decade di questo secolo quando si ottennero ottimi risultati con una complessa operazione di recupero dei crediti contributivi vantati dall’INPS nei confronti delle aziende agricole. Anche allora si stabilì che il contribuente irregolare avrebbe dovuto pagare solo una quota di quanto dovuto evitando così le azioni esecutive da parte dell’Istituto, il quale, peraltro, per decenni era stato inefficace nell’esazione dei contributi spettantigli.

Il c.d. “Giubileo bancario” fu ben accolto dalla Politica tant’ è che tra la XVII e la XVIII Legislatura sono stati presentati una decina di disegni di legge da parte di quasi tutti i partiti [3].

Nonostante il largo consenso parlamentare, l’ostruzionismo di chi poteva ostacolarne l’approvazione finora è stato vincente, proprio perché c’è chi ha interesse acchè l’espansione del debito non si attenui, avendolo ormai trasformato in merce particolarmente fruttifera specie quando è in fase patologica.

Non mi pare saggio dargli una mano.

 



[1] D.Crivellari, “Condono bancario utile per tutti. C’è anche un precedente.”, Wall Street Italia, 3/10/2016; “Giubileo bancario: aiutare i debitori in difficoltà senza svendere gli NPL”,Gli Stati Generali.com, 22/2/2017, “Giubileo bancario”, Banca Impresa Società, Il Mulino, fascicolo 2, agosto 2020 .

[2] Del tutto diverse sarebbero le considerazioni da fare se ci riferissimo ai crediti erogati da società finanziarie non bancarie o ai finanziamenti delle società commerciali a supporto delle vendite. In questi casi il rilievo del vulnus ai risparmiatori verrebbe meno.

[3] I primi ddl furono elaborati da chi scrive e presentati dagli onorevoli G.Paglia (AC4352) e A.Marotta (AC4424) alla Camera dei deputati e dalla senatrice De Petris (AS2799) al Senato tra il marzo e l’aprile del 2017 (nella Prefazione al volume qui commentato c’è in proposito un evidente errore alle pagine XVII e XVIII). Ne seguirono alcuni di molto simili entro la fine della legislatura da parte di altri gruppi parlamentari. Nella XVIII Legislatura furono presentati altri ddl al Senato dal sen. Urso e dal sen.Pittella (anche quest’ultimo con la mia collaborazione) ed infine dal sen.Buccarella al quale detti il mio supporto tecnico per sintetizzare le precedenti proposte.