Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le misure premiali tributarie “in uscita” dalla composizione negoziata della crisi*


Pietro Paolo Papaleo
Giurisprudenza

Trust liquidatorio e stato di crisi dell'impresa


Tribunale di Modena, 26 aprile 2023.

Data pubblicazione
07 luglio 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Modena, 26 aprile 2023. Giudice Unico Cifarelli.

Trust - Trust interno - Trust liquidatorio - Giudizio di meritevolezza - Causa concreta - Nullità del trust liquidatorio

Trust - Trust interno - Trust liquidatorio - Giudizio di meritevolezza - Causa concreta - Rilevanza dello stato di insolvenza - Collegamento continuativo tra insolvenze - Nullità del trust liquidatorio 

Trust - Trust interno - Trust liquidatorio - Inadempimento del trustee dell’obbligo di liquidazione - Presunzione di assenza di causa - Efficacia preclusiva del precedente giudicato

Un c.d. trust liquidatorio, istituito da un socio accomandatario su alcuni beni di sua proprietà per garantire e soddisfare i creditori sociali della sas, è riconoscibile nel nostro ordinamento solo qualora venga accertato che gli interessi concretamente perseguiti dal settlor siano meritevoli di tutela. Pertanto, l’oggetto del c.d. giudizio di meritevolezza deve essere rappresentato dalla causa concreta del trust liquidatorio, come risultante dall’atto istitutivo dello stesso. 

Lo stato di insolvenza in cui eventualmente versi il settlor al momento istitutivo di un c.d. trust liquidatorio è idoneo ad escluderne la meritevolezza solo qualora continuativamente collegato all’insolvenza che ha determinato successivamente il fallimento del disponente, questo collegamento essendo tale da far presumere la preordinazione dell’atto allo scopo elusivo della procedura concorsuale, secondo il meccanismo fissato dall’art. 2729, comma 1, c.c. 

L’omesso avvio da parte del trustee della fase di liquidazione programmata nell’atto istitutivo di un c.d. trust liquidatorio, che pur funge da indice della volontà del disponente contraria alla realizzazione del trust, non rappresenta di per sé un fatto sopravvenuto idoneo a incedere in modo diretto sulle ragioni poste a necessario fondamento di un precedente giudicato intervenuto tra le stesse parti, rimuovendone pienamente la portata impeditiva.

Il commento, di Andrea Mariani